Il diritto all’oblio è tutelato dall’art. 2 della Costituzione.
Esso si sostanzia del diritto di ogni persona a non rimanere esposta, senza limiti di tempo, ai danni che la diffusione di una notizia può arrecare alla propria identità personale, alla riservatezza, all’onore e alla reputazione. Sia il diritto all’identità personale che il diritto all’oblio rientrano nel ventaglio dei diritti della personalità tutelati costituzionalmente.
Il diritto all’oblio si pone tra il diritto all’identità personale (intesa come immagine sociale del soggetto, composta dalle caratteristiche individuali che contraddistinguono una data persona nella società) e il diritto alla riservatezza.
Esso dapprima ha trovato riconoscimento nella direttiva n. 46/95 CEE (l.n. 675/1996) e successivamente nel Codice della Privacy. È oggi espressamente disciplinato dall’art. 17 del GDPR in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, laddove è previsto che “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati”.
Il web è uno strumento decisamente potente al giorno d’oggi: una vera e propria risorsa che però, in alcuni casi, può rivelarsi alquanto dannosa. Tutte le notizie pubblicate online, infatti, rimangono accessibili al pubblico anche a distanza di molti anni e ciò si traduce in un grande rischio per l’immagine e la reputazione proprie o della propria azienda. Grazie al diritto all’oblio è possibile richiedere la rimozione dal web di tutte quelle informazioni che risultino obsolete e che potrebbero andare a ledere la reputazione.
Il diritto all’oblio, in sostanza, è collegato al diritto alla privacy e consente all’interessato di eliminare da internet tutte le notizie che non risultino più di interesse pubblico, che non siano più aggiornate o contestualizzate.
In termini di riferimenti normativi, il diritto all’oblio viene trattato nell’art. 17 del GDPR – Considerando 65 – che prevede, tra i vari diritti degli interessati, quello di poter richiedere la cancellazione dei propri dati personali qualora questi non fossero più necessari per le finalità per cui erano stati raccolti.
Esistono dunque delle leggi ben precise che consentono di difendere la propria reputazione online ed ottenere la cancellazione di informazioni e/o notizie obsolete sul proprio conto.
A livello prettamente pratico, il diritto all’oblio può essere esercitato mediante la richiesta di alcune attività aventi tutte l’obiettivo di eliminare ogni traccia che potrebbe risultare lesiva della propria reputazione ossia:
Cancellazione di tutte le informazioni e le notizie presenti online che risultino obsolete.
La de-indicizzazione delle pagine web non elimina il contenuto ma lo rende inaccessibile tramite i motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova. In sostanza, una pagina web de-indicizzata non compare tra i risultati di ricerca su Google e rimane in un certo senso “nascosta” nello sconfinato mondo di internet.
Rimozione di un URL ossia del riferimento specifico ad un determinato sito o ad una pagina web.
Aggiornamento di una notizia già pubblicata ma ormai obsoleta, che può essere attualizzata con l’inserimento di informazioni più recenti.
Chi desidera far valere il proprio diritto all’oblio online può disporre di molteplici mezzi di tutela, che vengono generalmente esercitati gradualmente. Vediamoli brevemente.
Un primo passo che è possibile compiere (ed anche il più semplice) è quello di fare richiesta formale di cancellazione, deindicizzazione o aggiornamento direttamente al soggetto che ha pubblicato l’articolo online.
Qualora il primo passaggio non dovesse rivelarsi efficace, è possibile sporgere un reclamo gratuito presso il Garante della Privacy. È bene precisare che la decisione del Garante è impugnabile ai sensi degli artt. 152 del Codice Privacy, art. 10 D.Lgs. 150/2011 e 78 GDPR entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante o 60 giorni nel caso di residenza all’estero dell’interessato.
Un terzo passaggio è quello relativo al procedimento civile presso il Tribunale. In questo caso, l’interessato è tenuto a fornire le prove dell’esistenza della notizia lesiva e della sua inesattezza o inattualità. Deve altresì dimostrare la sua effettiva reperibilità mediante i motori di ricerca, il pregiudizio derivante dalla mancata o tardiva deindicizzazione e via dicendo. Tutto questo, al fine di ottenere un risarcimento per l’eventuale danno subito.
Il ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) viene proposto solo nel caso in cui sussistano i requisiti di effettiva urgenza e di periculum in mora.